Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - dichiarazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10207 del 18/05/2016
Liquidazione dell'IVA di gruppo ex art. 73 del d.P.R. n. 633 del 1972 "ratione temporis" vigente - Adempimenti della controllante - Presentazione della dichiarazione anche delle controllate - Necessità - Attività di controllo esercitata nei confronti della sola controllante - Legittimità - Fondamento.
In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, nel regime di cui all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, "ratione temporis" vigente, la speciale modalità di compensazione infragruppo dell'obbligazione tributaria, che consente il sollecito rimborso dei crediti IVA vantati da una, o da alcune società del gruppo, mediante compensazione con l'eventuale IVA a debito delle altre del medesimo gruppo, presuppone che la controllante presenti, unitamente al prospetto di liquidazione, la propria dichiarazione e quelle delle controllate, di cui fa propri i contenuti tramite la sottoscrizione del proprio legale rappresentante, sicché l'attività di controllo e accertamento è legittimamente esercitata, senza la necessità di pregiudiziali rettifiche alle controllate, nei confronti della sola controllante e, cioè, del soggetto fiscale sul quale ricadono gli obblighi della dichiarazione ed a favore del quale matura il diritto ad ottenere il rimborso o la compensazione dell'eccedenza detraibile.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10207 del 18/05/2016