Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7860 del 20/0
Disciplina fiscale della perdita su crediti - Art. 101, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Inesigibilità del credito risultante da "elementi certi e precisi" - Necessità - Perdita derivante da rinuncia al credito - Condizioni - Fattispecie.
La disciplina fiscale della perdita su crediti, di cui all'art. 101, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, stabilisce che l'inesigibilità del credito deve risultare da "elementi certi e precisi", sicché, ove la perdita derivi da rinuncia al credito, occorre che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un'effettiva irrecuperabilità del credito, rientrando diversamente negli atti di liberalità indeducibili a fini fiscali. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che, a fronte dell'effettiva e certa insolvibilità della società debitrice, non aveva ritenuto adeguata la rinuncia integrale ad un credito attesa l'avvenuta solo parziale rinuncia rispetto ad altro credito operata da una società controllata dalla creditrice, senza, tuttavia, considerare le caratteristiche oggettive dei due crediti).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7860 del 20/04/2016