Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - ritenute alla fonte - redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8504 del 08/04/2009
Rapporti tra sostituto e sostituito - Obbligazione originaria solidale del sostituito - Configurabilità - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Domanda di rimborso di indebito - Legittimazione passiva del sostituto - Sussistenza.
Il fatto che l'art. 64, comma primo, del d.P.R. n. 600 del 1973 definisca il sostituto d'imposta come colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri...ed anche a titolo di acconto" non toglie che anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non solo in relazione alla fase della riscossione) obbligato solidale d'imposta, e quindi egli stesso soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri. In coerenza con i principi generali in materia di solidarietà passiva, tale rapporto di solidarietà non dà luogo, neppure nel processo tributario, a litisconsorzio necessario, ma, eventualmente, solo a quello facoltativo; ne consegue che, in caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, obbligato al pagamento del tributo è anche il lavoratore contribuente, il quale, ove, viceversa, pretenda il rimborso dell'indebito tributario, può rivolgere la domanda nei confronti del sostituto, oltre che nei confronti dell'Amministrazione erariale.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8504 del 08/04/2009