Tributi (in generale) - contenzioso tributario - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2907 del 10/02/2010
Redditi prodotti in forma associata - Accertamento - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Impugnazione autonoma dei soci e della società - Adozione di sentenze autonome da parte del giudice di merito con identità di motivazione - Eccezione in sede di legittimità di violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Conseguenze - Declaratoria di nullità dei giudizi di merito - Esclusione - Riunione dei ricorsi - Sufficienza.
In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l'obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso. Qualora, però, l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un'identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, la Corte di cassazione, dinanzi alla quale per la prima volta sia stata sollevata la questione della violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, può legittimamente disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 cod. proc. civ., piuttosto che l'annullamento delle sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la "ratio" del litisconsorzio necessario.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2907 del 10/02/2010