Tributi (in generale) - procedimento - ricorso per revocazione – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11451 del 25/05/2011
Ipotesi prevista dal n. 2 dell'art. 395 cod. proc. civ. - Esatta individuazione della data dell'evento - Onere di allegazione della parte - Configurabilità.
In tema di contenzioso tributario e con riferimento alla revocazione, l'esatta individuazione della data in cui si è verificato l'evento indicato dall'art. 395, n. 2, cod. proc. civ. (scoperta del dolo o della falsità o recupero di documenti), rilevante agli effetti della decorrenza del termine di impugnazione per revocazione e prescritta a pena di inammissibilità della domanda dall'art. 398, secondo comma, cod. proc. civ (e dall'art. 65 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546 con riferimento specifico al processo tributario), deve essere sin dall'inizio di chiara ed immediata percezione, in guisa da consentire la possibilità di accertare l'osservanza o meno del termine perentorio di impugnazione e costituisce, pertanto, un onere di allegazione della parte istante, oggetto di un preciso "thema probandum", in quanto consente di dare ingresso al giudizio rescindente.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11451 del 25/05/2011