tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8870 del 04/05/2016
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Immobile locato - Applicazione - Esclusione - Fondamento.
In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile dell'attività di assistenza o delle altre equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, ora 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, cui il citato art. 7 rinvia), sicché non è applicabile ove l'immobile sia locato, rilevando in tale ipotesi l'utilizzo a fini di lucro da parte del proprietario, a prescindere dall'attività posta in essere al suo interno dal conduttore e dalle modalità di reimpiego dei canoni riscossi.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8870 del 04/05/2016