Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7930 del 20/04/2016
Immobili rurali - Esenzione dall'ICI - Condizioni - Immobile iscritto ad una diversa categoria catastale - Impugnazione del classamento catastale da parte del contribuente - Necessità - Fabbricati non iscritti in catasto - Accertamento della ruralità da parte del giudice - Necessità - Onere della prova a carico del contribuente.
In tema d'ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, per cui l'immobile iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1 bis, del d.l. n. 207 del 2008 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento, fermo restando, invece, che se il fabbricato non risulti iscritto in catasto e il contribuente agisca per ottenere il rimborso dell'imposta, l'accertamento della ruralità può essere immediatamente compiuto dal giudice, ma incombe al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti ex art. 9 del d.l. n. 557 del 1993.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7930 del 20/04/2016