Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6883 del 08/04/2016
Art. 19 bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Operazione relativa a fabbricati a destinazione abitativa - Operazione non rientrante nell'oggetto esclusivo o principale dell'attività - Onere probatorio a carico del compratore - Contenuto.
In tema di IVA, l'art. 19 bis, comma 1, lett i), del d.P.R. n. 633 del 1972, esclude che l'imprenditore possa portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando l'operazione sia relativa a fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati, sicché, ove l'operazione non rientri nell'oggetto esclusivo o principale dell'attività, il compratore dovrà dimostrarne non solo l'inerenza e la strumentalità in base a elementi oggettivi e in concreto, secondo la generale previsione di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, ma anche che il bene non rientra più nella categoria di beni a destinazione abitativa, per i quali in base ad un criterio legale oggettivo è prevista l'esclusione della detrazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6883 del 08/04/2016