Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità ai giudizi "pendenti" dopo la sua entrata in vigore - Introduzione del giudizio di appello - Momento della costituzione del ricorrente - Esclusione - Rilevanza della notifica del ricorso.
Nel giudizio tributario, in caso di appello proposto avverso una sentenza resa dalla commissione tributaria provinciale, ai fini dell'operatività del termine semestrale di decadenza del gravame, di cui all'art. 327 c.p.c., nel testo novellato dalla l. n. 69 del 2009, ed applicabile ai soli giudizi pendenti dopo la sua entrata in vigore, la "pendenza del giudizio" va individuata con riferimento alla notifica del ricorso, che, ai sensi degli artt. 18 e 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina la litispendenza, e non alla costituzione del ricorrente, attinente ad un adempimento ulteriore, che suppone una lite già.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11087 del 30/05/2016