Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - Sez. 6 - 5, Decreto n. 10906 del 26/05/2016
Art. 56 del d.lgs. n. 564 del 1992 - Portata - Riferimento all'appellante - Esclusione - Conseguenze - Soccombenza dell'Amministrazione in ordine alla legittimità formale dell'atto - Appello limitato alla suddetta statuizione - Rinuncia implicita a far valere la pretesa tributaria - Esclusione.
In tema di contenzioso tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente proposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento - come il corrispondente art. 346 c.p.c. - all'appellato, e non all'appellante, sicché, tenuto conto del carattere impugnatorio del giudizio, della qualità di attore in senso sostanziale del Fisco e dell'indisponibilità della sua pretesa, alla quale non può rinunciare se non nei limiti di esercizio di autotutela, ove l'Amministrazione sia rimasta soccombente in primo grado per un profilo preliminare di legittimità formale dell'atto, dalla circostanza che l'appello proposto abbia per oggetto solo la suddetta statuizione non può desumersi la rinuncia a far valere la pretesa tributaria.
Sez. 6 - 5, Decreto n. 10906 del 26/05/2016