Tributi (in generale) - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10203 del 18/05/2016
Trasferimenti d'immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati - Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Applicabilità - Condizioni-Fondamento.
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, vigente "ratione temporis", per i trasferimenti d'immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, entro cinque anni dall'acquisto, ad opera dello stesso acquirente, sicché il beneficio non spetta ove le opere di urbanizzazione, previste dalla convenzione con il Comune, siano già state completate dall'alienante, trattandosi di una disposizione di stretta interpretazione, in quanto ispirata alla "ratio" di diminuire per l'acquirente il primo costo di edificazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10203 del 18/05/2016