tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - scritture contabili - tenuta e conservazione – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9834 del 13/05/2016
Scritture contabili - Obbligo di conservazione - Art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Interpretazione.
In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'imporre la conservazione delle scritture contabili sino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, va interpretato nel senso che l'ultrattività dell'obbligo di conservazione oltre il termine decennale di cui all'art. 2220 c.c., termine pure specificamente previsto, agli effetti tributari, dall'art. 8, comma 5, della l. n. 212 del 2000, opera solo se l'accertamento, iniziato prima del decimo anno, non sia ancora stato definito a tale scadenza, derivandone, diversamente, la protrazione dell'obbligo per una durata direttamente dipendente dalla volontà dell'Ufficio attesa la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento nei termini di cui all'art. 43 del d.P:R. n. 600 del 1973.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9834 del 13/05/2016