Avviamento - Quantificazione - Modalità - Calcolo sulla base dei redditi al lordo delle imposte - Fondamento.
In tema d'imposta di registro relativa alla cessione di azienda, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, la cui corretta interpretazione va effettuata alla luce dei criteri fissati dal d.P.R. n. 460 del 1996 e la cui violazione è censurabile in sede di legittimità, il contribuente, nel dichiarare il valore dell'avviamento, da intendersi come capacità di profitto di un'attività produttiva e, quindi, come idoneità alla copertura dei costi, ivi compresi quelli di natura fiscale, deve effettuare i calcoli sulla base dei redditi al lordo delle imposte.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9583 del 11/05/2016