Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8112 del 22/04/2016
Società di capitali - Dati risultanti dai conti correnti bancari - Utilizzabilità - Limitazione a quelli formalmente intestati alla società - Esclusione - Conti formalmente intestati ai soci ed agli amministratori - Estensione - Condizioni - Sostanziale riferibilità dei conti alla società - Prova da parte dell'Ufficio - Anche per presunzioni - Conseguenze.
In sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 cit., incombe sulla società contribuente dimostrarne l'estraneità alla propria attività di impresa.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8112 del 22/04/2016