Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - cessioni e prestazioni accessorie – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20029 del 30/09/2011
Ingresso in una discoteca con consumazione obbligatoria - Qualificazione della somministrazione di cibo e bevande come prestazione accessoria - Possibilità - Criteri - Limiti.
In tema di IVA, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, una prestazione si configura come accessoria quando sia strumentale ad altra principale e cioè quando sia un mezzo per il completamento o la realizzazione dell'operazione principale. Ne consegue che nel caso in cui un locale destinato a discoteca preveda consumazioni obbligatorie, per comprendere se la somministrazione di cibo e bevande vada considerata accessoria all'attività di intrattenimento e/o di spettacolo (e, quindi, ad essa debba essere applicata l'aliquota prevista per quest'ultima), va accertato - vigendo il regime normativo precedente la modifica normativa introdotta dall'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 che ha aggiunto l'art. 74-bis al d.P.R. n. 633 cit. - se l'offerta al consumatore sia finalisticamente orientata all'intrattenimento più che alla somministrazione di cibi e bevande, escludendosi, quindi, che essa abbia ad oggetto la cessione di un bene (cioè la consumazione) contro una somma di denaro, compensando una parte di essa l'accesso ad un locale di spettacolo.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20029 del 30/09/2011