Nuovi documenti - Produzione - Ammissibilità - Termine.
In tema di contenzioso tributario, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, prevista dall'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, può essere esercitata anche al di fuori degli stretti limiti fissati dall'art. 345 cod. proc. civ., ma pur sempre, atteso il richiamo operato dall'art. 61 del d.lgs. n. 546 alle norme del giudizio tributario di primo grado, entro il termine perentorio sancito dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 20109 del 16/11/2012