Cessione gratuita a v.i.p., da parte di casa di moda, di capi d'abbigliamento griffati - Spese di pubblicità - Esclusione - Spese di rappresentanza - Configurabilità - Fondamento.
In tema d'IRPEG, ai sensi dell'art. 74 (ora 108), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, i costi sostenuti per la cessione gratuita a v.i.p. dei capi d'abbigliamento griffati di produzione del contribuente, senza alcun obbligo giuridico d'indossarli in manifestazioni pubbliche, integrano spese di rappresentanza, solo parzialmente deducibili e non di pubblicità o propaganda, interamente deducibili, mancando un collegamento obiettivo ed immediato con la promozione di un prodotto o di una produzione e con l'aspettativa diretta di un maggior ricavo.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8121 del 22/04/2016