Tributi (in generale) - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7457 del 14/04/2016
Agevolazione prima casa - Abitazione avente carattere di lusso - Superficie utile complessiva - Individuazione - Destinazione attribuita al bene - Irrilevanza - Acquisto "pro indiviso" di un unico cespite immobiliare da parte di due acquirenti - Ripartizione della superficie tra essi - Ininfluenza.
In tema di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", per stabilire se l'abitazione sia di lusso non assume specifica rilevanza la destinazione che l'acquirente o gli acquirenti attribuiscono al bene, sicché, in caso di acquisto "pro indiviso" di un unico cespite immobiliare (nella specie, villino di due piani, con locale autorimessa e terreno pertinenziale) da parte di due acquirenti, non è consentito il frazionamento della superficie utile tra i medesimi (nella specie, imputando a ciascuno di essi un piano dello stabile) come se il rogito notarile riguardasse due autonome alienazioni, ostandovi la contitolarità indivisa dei diritti sul bene, che consente, ai sensi dell'art. 1102 c.c., a ciascun comunista la facoltà di usare il bene comune.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7457 del 14/04/2016