Somme percepite coniuge - Deducibilità per il datore di lavoro - Esclusione - Irrilevanza fiscale per il percipiente - Riconoscimento delle ritenute per il recupero del credito d'imposta.
In tema di redditi d'impresa, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente "ratione temporis", il compenso percepito dal coniuge per il lavoro prestato nell'impresa dell'altro, pur non essendo deducibile per l'imprenditore in ragione della qualità dell'"accipiens", non concorre a formare il reddito complessivo del percipiente, dal quale, dunque, non deve essere dichiarato, ma le ritenute fiscali, operate al momento del pagamento, vanno riconosciute e costituiscono adeguata modalità di recupero del credito d'imposta per il datore di lavoro.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 6624 del 06/04/2016