Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - in genere - Corte di Cassazione Corte di Cass
Notifica della sentenza presso il domicilio mutato senza previa comunicazione - Decorso del termine breve d'impugnazione - Inidonietà - Conseguenze.
Nel processo tributario, il cambiamento del domicilio eletto, della residenza o della sede sono efficaci, giusta l'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata la denuncia di variazione alla segreteria della commissione ed alle controparti costituite, sicché la notifica della sentenza d'appello effettuata presso il domicilio indicato come variato nella memoria di costituzione di appello, senza che, tuttavia, si sia provveduto ad adempiere quanto previsto dalla predetta norma, è nulla ed inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione, con conseguente ritualità della proposizione del ricorso per cassazione nel termine lungo.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 24920 del 06/12/2016