Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14273 del 13/07/2016
Notificazione tramite il messo di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Omesso successivo deposito della copia presso la segreteria della commissione tributaria provinciale - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell'appello, la notifica tramite il messo, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, equivale integralmente a quella effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, sicché, in caso di omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, non opera la comminatoria d'inammissibilità di cui all'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che si riferisce alle semplici raccomandate previste dall'art. 16, comma 3, del citato decreto, trovando applicazione la regola di cui all'art. 123, comma 1, disp. att. c.p.c., in virtù della quale l'ufficiale giudiziario, e quindi anche il messo notificatore, è onerato di dare immediato avviso scritto dell'avvenuta notificazione dell'appello al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14273 del 13/07/2016