Art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Istanza di definizione presentata in pendenza del termine per l'impugnazione della sentenza - Rigetto - Impugnazione congiunta del diniego e della sentenza - Necessità.
In tema di condono fiscale, il contribuente, per impugnare il provvedimento dell'Amministrazione di diniego dell'istanza di definizione di una lite fiscale, è tenuto, a pena di inammissibilità, anche ad impugnare la sentenza che ha deciso sulla lite fiscale medesima, in quanto il testo dell'art. 16, comma 8, della l. n. 289 del 2002 pone un indissolubile e necessario legame, anche temporale ("entro sessanta giorni dalla notifica"), fra l'impugnazione del diniego e quella della sentenza.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14325 del 13/07/2016