Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - presunzioni di cessione e di acquisti – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13972 del 08/07/2016
Variazioni del luogo di esercizio dell'attività - Obbligo di dichiarazione - Violazione - Conseguenze - Presunzione di cessione - Definizione della sanzione ex art. 15 della l. n. 289 del 2002 - Operatività della presunzione - Fondamento.
In tema d'IVA, in mancanza della denunzia di variazione ex art. 35 del d.P.R, n. 633 del 1972, ogni trasferimento del luogo di esercizio dell'attività è inopponibile all'Amministrazione finanziaria, sicché la presunzione di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti che non si trovino nei locali in cui il contribuente eserciti la sua attività, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.P.R, n. 633 del 1972, opera con riferimento al luogo di esercizio dell'attività originariamente denunziato, anche in presenza della definizione della sanzione ai sensi dell'art. 15 della l. n. 289 del 2002, che riguarda solo il profilo formale dell'omessa denuncia.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13972 del 08/07/2016