Tributi erariali indiretti - tributi anteriori alla riforma del 1972 - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13770 del 06/07/2016
Esenzioni e riduzioni daziarie - Accertamenti "a posteriori" della Commissione CE - Rilevanza probatoria ai fini dell'avviso di accertamento per il recupero dei dazi - Sussistenza - Onere probatorio a carico del contribuente - Fattispecie.
In tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti dagli organi comunitari, anche se "a posteriori", hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari e, quindi, possono essere posti a fondamento dell'avviso di accertamento per il recupero dei dazi sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni del regime agevolativo. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'illegittima applicazione retroattiva, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del regolamento CE n. 803 del 2009, che ha abrogato l'esenzione soggettiva al dazio antidumping a favore della resistente, essendo fondata la rettifica sull'inesistenza delle condizioni legittimanti l'esenzione originariamente concessa, accertata in base ad un'inchiesta della Commissione, da cui era emerso che la suddetta società aveva da tempo cessato l'attività e non era la produttrice dei beni importati in Italia).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13770 del 06/07/2016