Tributi erariali indiretti - tributi anteriori alla riforma del 1972 - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13770 del 06/07/2016
Contabilizzazione "a posteriori" dei dazi - Esimente della buona fede dell'operatore ex art. 220 del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 - Presupposti - Errore dell'autorità doganale causato dalla dichiarazione dell'esportatore - Esclusione - Fondamento.
In tema di tributi doganali, come precisato dalla giurisprudenza comunitaria, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore richiesto dall'art. 220, n. 2, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913 del1992 (Codice doganale comunitario) ai fini dell'esenzione della contabilizzazione "a posteriori" dei dazi, può essere invocato solo se l'errore dell'autorità sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede, il quale deve anche aver rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore in relazione alla sua dichiarazione in dogana, sicché quando l'errore dell'Amministrazione sia consistito nella mera ricezione delle dichiarazioni inesatte dell'esportatore - in particolare sull'origine della merce - tale buona fede non sussiste e il debitore è tenuto a sopportare il rischio derivante da un documento commerciale che si riveli falso in occasione di un successivo controllo.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13770 del 06/07/2016