Agevolazioni prima casa - Condizione ostativa - Titolarità del diritto di proprietà di altra casa acquistata col medesimo beneficio - Assegnazione dell'immobile in sede di separazione personale o di divorzio - Irrilevanza.
In tema di agevolazioni "prima casa", il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un'altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all'art. 1, nota II bis, lett. c, della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicché non sussiste ove l'immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all'ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne.
Sez. 6 - 5, Decreto n. 14673 del 18/07/2016