Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - redditi prodotti in forma associata – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14490 del 15/07/2016
Accertamento con adesione della società di persona - Effetti - Titolo per l'accertamento nei confronti dei soci - Eventuale impugnazione del singolo socio - Contenuto - Limiti - Esclusione del litisconsorzio.
In tema di redditi prodotti in forma associata, una volta divenuto incontestabile il reddito della società di persone a seguito della definizione agevolata di cui all'art. 9 bis del d.l. n. 79 del 1997, conv. in l. n. 140 del 1997, che costituisce, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, titolo per l'accertamento nei confronti dei soci, nell'eventuale giudizio d'impugnazione promosso da questi ultimi avverso l'avviso di rettifica del reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci, atteso che si controverte esclusivamente degli effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascuno dei soci, per cui ognuno di essi può opporre soltanto ragioni specifiche di carattere personale.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14490 del 15/07/2016