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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22745 del 09/11/2016

Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Omessa o intempestiva esibizione di dati e documenti in sede amministrativa - Inutilizzabilità in sede contenziosa - Proposizione della relativa eccezione all'udienza di discussione - Necessità - Esclusione.

 

In tema di accertamento tributario, l'omessa o intempestiva esibizione da parte del contribuente di dati e documenti in sede amministrativa è sanzionata con la preclusione processuale della loro allegazione e produzione in giudizio, che prevale rispetto all'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e che non può ritenersi sanata ove l'Amministrazione finanziaria non sollevi la relativa eccezione in sede di udienza di discussione della causa, atteso il carattere perentorio del termine di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 22745 del 09/11/2016