Termine di decadenza ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile - Differimento per l'integrazione di documentazione - Applicabilità al caso di richiesta di garanzia - Esclusione.
In tema di accertamento dell'IVA, il differimento del termine di decadenza per l'accertamento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del diritto del contribuente al rimborso, previsto dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 ove tra la notifica della richiesta di documenti e la loro consegna intercorrano più di quindici giorni, non è applicabile laddove la richiesta riguardi solo la prestazione della garanzia, che attiene, invece, ai presupposti per l'applicazione della procedura di esecuzione accelerata del rimborso IVA.
Sez. 5 - , Sentenza n. 24200 del 29/11/2016