Estinzione del giudizio di rinvio per omessa riassunzione - Pronuncia d'ufficio - Ammissibilità - Conseguenze.
In tema di contenzioso tributario, l'estinzione del processo all'esito della cassazione con rinvio della sentenza di merito e dell'omessa riassunzione del giudizio è rilevata anche d'ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e si estende non soltanto al grado in cui viene pronunziata, ma all'intero giudizio, con il conseguente effetto di consolidamento dell'atto impositivo.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23922 del 23/11/2016