Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - in genere - Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23587 del 21/11/2016
Divieto di nuove eccezioni - Ammissibilità di nuove difese - Fattispecie in tema di rimborso d'imposta.
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d. lgs. n. 542 del 1996, sono precluse in appello esclusivamente le nuove eccezioni in senso tecnico, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, sicché, a fronte dell'impugnazione, da parte del contribuente, del silenzio rifiuto su di un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria può difendersi dalla pretesa azionata eccependo, anche in appello, il mancato versamento degli importi richiesti o la loro utilizzazione in compensazione, integrando tale attività una mera difesa o un'eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile in quanto mera contestazione delle censure mosse con il ricorso, senza introduzione di alcun elemento nuovo d'indagine.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23587 del 21/11/2016