Identificazione dei lavoratori utilizzati dal contribuente - Necessità - Fondamento.
In materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, l'art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel prevedere le modalità con cui operare la ritenuta, esige la concreta identificazione del soggetto sostituito, per conto del quale il datore di lavoro effettua il pagamento a titolo di imposta, sicché, in mancanza dell'individuazione anagrafica dei lavoratori, l'Amministrazione finanziaria non può pretendere il versamento delle ritenute, che si porrebbe in contrasto con l'art. 53 Cost., in quanto effettuato, da parte del sostituto, in luogo di un sostituito inesistente, che, come tale, non potrebbe mai beneficiarne.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5960 del 08/03/2017