Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4595 del 22/02/2017
Decisioni emesse in procedimenti e per annualità d’imposta distinti – Impugnazione con unico atto – Ammissibilità – Condizioni – Fattispecie.
In materia tributaria è ammissibile - fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati - il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima "ratio", in procedimenti formalmente distinti ma attinenti allo stesso rapporto giuridico d'imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d'imposta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso cumulativo, attesa la coincidenza solo parziale delle parti e delle questioni di diritto oggetto di controversia).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4595 del 22/02/2017