Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 , Ordinanza n. 6714 del 15/0
Imposta sulla pubblicità - Presupposto - Diffusione del messaggio pubblicitario in luogo pubblico o aperto al pubblico - Condizioni - Fattispecie.
In tema d’imposta sulla pubblicità, il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo, sicché, ai fini dell'applicazione dell'imposta, costituisce luogo aperto al pubblico quello accessibile, sia pure nel rispetto di alcune condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto luogo aperto al pubblico un centro commerciale accessibile a tutti i soggetti abilitati alle transazioni svolte al suo interno).
Corte di Cassazione, Sez. 5 , Ordinanza n. 6714 del 15/03/2017