Acquisto di più unità immobiliari destinate a costituire unica abitazione - Benefici per l'acquisto della prima casa - Applicabilità - Condizioni.
In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della "prima casa", previsti dall'art. 2 del d.l. n. 12 del 1985, conv. nella l n. 118 del 1985, possono essere riconosciuti anche in caso di acquisto contemporaneo di più unità immobiliari destinate a costituire un'unica unità abitativa, purchè l'acquirente abbia proceduto alla effettiva unificazione degli immobili entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto e l'alloggio così realizzato rientri, per superficie, numero di vani ed altre caratteristiche specificate dall'art. 13 della l n. 408 del 1949, nella tipologia degli immobili non di lusso.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9030 del 06/04/2017