Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8981 del 06/04/2017
Spese di pubblicità – A favore di società sportive dilettantistiche – Deducibilità – Condizioni – Fattispecie.
In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la deducibilità dei costi, pur sussistendone le condizioni previste di legge, in ragione dell’assenza di registrazione e di certezza di data del contratto con la “sponsee”, dell’omissione della dichiarazione reddituale annuale da parte di quest’ultima nonchè della ritenuta “antieconomicità” della spesa).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8981 del 06/04/2017