Prodotti ortofrutticoli - Costituzione di cauzione - Valore - Criteri.
In tema di dazi all’importazione di prodotti ortofrutticoli disciplinati dal Regolamento n. 3223/94/CE, l’importatore può scegliere, previa costituzione di una cauzione, un minor valore tra quelli indicati dalla citata norma in luogo di quello forfettario, purché dimostri la veridicità del successivo prezzo di smercio, la cui prova deve essere fornita nei termini di cui all’art. 5, par. 2, Reg. cit., pena l’incameramento della cauzione a titolo di sanzione.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 9814 del 19/04/2017