Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9745 del 18/04/2017
Sentenza - Contenuto - Obbligo di esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Condizioni.
In forza del generale rinvio materiale alle norme del c.p.c. compatibili contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è applicabile al rito tributario, così come disciplinato dal citato decreto, il principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (come novellati entrambi dalla l. n. 69 del 2009), secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9745 del 18/04/2017