Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - registrazione delle fatture - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 12649 del 19/05/2017
Sistema dell'inversione contabile ("reverse charge") - Adempimento degli obblighi formali e contabili in materia di IVA da parte del cessionario o committente - Natura sostanziale - Configurabilità - Conseguenze - Inosservanza - Perdita del diritto alla detrazione.
Nel sistema dell'inversione contabile denominato "reverse charge", l’obbligo di autofatturazione e le relative registrazioni assolvono una funzione sostanziale, in quanto, compensandosi a vicenda con l'assunzione del debito avente ad oggetto l'IVA a monte e la successiva detrazione della medesima imposta a valle, comportano che non permanga alcun debito nei confronti dell'Amministrazione, e consentono i controlli e gli accertamenti fiscali sulle cessioni successive; ne consegue che, in tal caso, ai fini del disconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA da parte dell’amministrazione finanziaria, è ammessa anche la prova mediante presunzioni, gravi, precise e concordanti, con conseguente inversione dell'onere probatorio sul contribuente.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 12649 del 19/05/2017