Riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale - opposizione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15417 del 21/06/2017
Ingiunzione fiscale - Affidamento in concessione del servizio di riscossione - Opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Giudice territorialmente competente - Individuazione ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Criterio di collegamento - “Ufficio emittente” - Coincidenza con la sede legale del concessionario - Esclusione - Riferimento alla sede dell’articolazione territoriale che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione - Necessità - Fondamento.
In tema di opposizione ad ingiunzione fiscale, qualora l’ente impositore non provveda direttamente alla riscossione, ma la appalti a terzi in concessione, le controversie sulla sussistenza e sulla legittimità della pretesa erariale vanno introdotte, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione, e non al giudice nella cui circoscrizione il concessionario ha la sede legale, atteso che il termine “ufficio” indica l’organo che ha compiuto l’attività, non la sede della persona giuridica.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15417 del 21/06/2017