Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento – notifica - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13248 del 25/05/2017
Avviso di accertamento - Regolare notificazione ad alcuni soltanto dei condebitori solidali - Conseguenze - Notifica, o rinnovazione della notifica, agli altri condebitori, anche dopo la scadenza del termine all'uopo stabilito - Ammissibilità - Ragioni.
Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13248 del 25/05/2017