Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - Corte di Cassazione Sez. 6 -
Liquidazione di imposta ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Cartella di pagamento - Motivazione - Necessità - Condizioni - Liquidazione dell'imposta sulla base delle dichiarazioni fornite dal contribuente - Richiesta di interessi per ritardato o omesso pagamento - Richiamo alla dichiarazione - Sufficienza ai fini della motivazione - Fondamento.
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14236 del 07/06/2017