Verbale di conciliazione giudiziale - Imposta dovuta - Accertamento del contenuto dell'accordo - Necessità - Fattispecie.
Il verbale di conciliazione giudiziale, equiparato alla sentenza passata in giudicato dall'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, deve essere tassato con l'imposta di registro adeguata al contenuto causale dell'accordo ivi recepito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto il verbale di conciliazione soggetto ad imposta di registro fissa, ex art. 4 Tariffa, Parte I, del d.P.R. n. 131 del 1986, e non proporzionale, ai sensi dell'art. 8 della medesima Tariffa, trattandosi di un atto di assegnazione della titolarità aziendale ad un socio e non già di pagamento di somme di denaro).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17511 del 14/07/2017