Costi promiscui - Deducibilità - Regola della proporzionalità - Prova - A carico del contribuente.
In tema di IRPEG, l’assenza di contabilità separata per l’attività commerciale eventualmente esercitata dagli enti non commerciali, prevista dall’art. 109, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 ("ratione temporis" vigente, ora art. 144), nel testo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997, non comporta l’indeducibilità dei costi promiscui, rimanendo ferma la loro deducibilità secondo un criterio di ripartizione proporzionale, cioè in ragione del rapporto tra i ricavi che concorrono a formare il reddito d'impresa e la somma di tutti i ricavi ed i proventi conseguiti, sempre che il contribuente dimostri la natura effettiva di tali costi, in applicazione dei principi regolativi dell’onere della prova.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17454 del 14/07/2017