Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - atti relativi ad operazioni soggette ad I.V.A. - Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 17276 del 13/07/2017
Sentenza di condanna al pagamento di somme dovute ad un istituto di credito per un finanziamento - Interessi - Natura - Accertamento - Corrispettivo del mutuo - IVA - Soggezione - Registrazione a tassa fissa - Interessi moratori - Regime - Diversità.
In tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli per un finanziamento, alla luce del principio di alternatività con l'IVA consacrato nell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, va sottoposta a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell'art. 8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria - come tali esentati, ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, dalla base imponibile IVA, con conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 della detta tariffa -, ma siano gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall'operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all'orbita dell'IVA.
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 17276 del 13/07/2017