Infedeltà dell'intermediario fiscale accertata in sede penale - Conseguenze - Esonero del contribuente dal pagamento dell'imposta - Esclusione.
L'infedeltà dell'intermediario che, incaricato del pagamento dell'imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi, quand'anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni, in base al principio di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 18086 del 21/07/2017