Decreti ingiuntivi esecutivi - Sottoposizione ad imposta proporzionale fissa - Rapporto sottostante - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di imposta di registro, ai sensi degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 ed 8, comma 1, lett. b), parte prima, della Tariffa allegata al medesimo d.P.R., i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposizione nella misura proporzionale del 3% (salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato), indipendentemente dal rapporto giuridico ad essi sottostante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata secondo cui l'imposta di registro liquidata in relazione ad un decreto ingiuntivo esecutivo andava distinta da quella dovuta per la ricognizione di debito in forza della quale il decreto ingiuntivo era stato emesso).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17808 del 19/07/2017