Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - ritenute alla fonte – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19793 del 09/08/2017
Interessi su mutui, finanziamenti e simili erogati dalle società o dagli enti indicati dall'art. 48, comma 1, d.P.R. 917 del 1986 - Redditi d'impresa - Configurabilità - Conseguenze - Ritenuta alla fonte - Esclusione.
Gli interessi su mutui, finanziamenti o simili, percepiti dalle società e dagli enti esercenti attività commerciali residenti di cui all'art. 73 comma 1, lettera a) e b) del d.P.R. n. 917 del 1986, o dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla successiva lett. d), o nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono, come stabilito dall'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito di capitale e vanno qualificati come una delle componenti attive rilevanti per la determinazione del reddito di impresa, con la conseguenza che non sorge per il soggetto erogante l'obbligo di effettuare la ritenuta d'imposta, salvi i casi espressamente previsti dall'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19793 del 09/08/2017