Erogazioni liberali in favore di persona giuridica - Deducibilità ex art. 100, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Effettiva destinazione della somma allo svolgimento dell’attività liberale - Onere probatorio - In capo al contribuente.
Ai fini della deducibilità delle erogazioni liberali in favore di una persona giuridica ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, è necessario che la somma sia effettivamente destinata al perseguimento di attività liberali o solidaristiche, spettando al contribuente la prova del concreto assolvimento di tale finalità.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19192 del 02/08/2017