Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 21241 del 13/09/2017
"Dual income tax" - Art. 5, comma 1, lett. b) della l. n. 383 del 2001 - Fruizione delle agevolazioni di cui al d.lgs. n. 466 del 1997 - Operazioni eseguite fino alla data del 30 giugno 2001 - Rilevanza - Limiti.
In tema di "dual Income tax", l'art. 5, comma l, lett. b), della l. n. 383 del 2001, deve essere interpretato nel senso che assumono rilevanza, ai fini della persistente fruizione degli effetti agevolativi previsti dal d.lgs. n. 466 del 1997, le operazioni di variazione in aumento del capitale eseguite fino alla data del 30 giugno 2001. Tali operazioni hanno effetto, ai sensi dell'art. l, comma 5, del d.lgs. cit., in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data del conferimento in denaro e quella di chiusura del periodo d'imposta in cui esso è effettuato e, per il periodo d'imposta successivo, per l'intero loro ammontare. Detto effetto non si produce, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), del medesimo d.lgs., fino alla concorrenza dei finanziamenti verso partecipate, ancorché effettuati successivamente al 30 giugno 2001. Esso tuttavia si produrrà in caso di rimborso di detti finanziamenti, ancorché intervenuto successivamente alla predetta data, nei limiti di detto rimborso e in proporzione al periodo intercorrente tra la data del rimborso medesimo e quella di chiusura del periodo d'imposta in cui è stato effettuato e, per il periodo d'imposta successivo, per l'intero suo ammontare (salvo che intervengano nuove variazioni in aumento o in diminuzione dei crediti da finanziamento da valutare, nei sensi sopra indicati, al termine del periodo d'imposta considerato).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 21241 del 13/09/2017